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Privacy e quotidiani: interdizione di indicizzazione di notizie non attuali e aggiornamento
Allegra Bonomo
Una società editrice di un noto quotidiano on line, non può esimersi dall’aggiornare i dati personali contenuti nell’archivio storico della propria testata, assumendo che il trattamento è lecito attualmente in quanto effettuato non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristici nell’ambito di un archivio. Il diritto all’identità personale deve sempre essere salvaguardato ed esso comprende il diritto a vedere aggiornato il proprio profilo ogniqualvolta si verifichino eventi o circostanze che incidono significativamente sull’immagine dell’interessato.
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2286820
Commento
Con provvedimento del 31 gennaio 2013, il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato sul trattamento dei dati personali contenuti in una notizia di cronaca conservata nell’archivio storico di un quotidiano on line e accessibile tramite i più comuni motori di ricerca.
La fattispecie oggetto di procedimento innanzi all’autorità della privacy riguardava la pubblicazione nell’archivio storico on line di un quotidiano di una notizia contenenti dati personali riguardanti il ricorrente riferiti ad una vicenda giudiziaria dalla quale lo stesso era poi risultato del tutto estraneo. Si tratta quindi di un caso del tutto sovrapponibile a quello deciso nell’aprile del 2012 dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5525, commentata in nostro precedente numero.
Il Garante per la protezione dei dati personali, quindi, richiamando espressamente la succitata sentenza ha ribadito il principio che “come indispensabile corollario della riconosciuta liceità della conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati nella sezione del sito interne dell’editore resistente denominato archivio storico, va garantito il diritto (pienamente compreso tra le posizioni giuridiche azionabili ai sensi dell’art. 7 del Codice) dell’interessato ad ottenere l’aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventi e successivi sviluppi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l’immagine dell’interessato che da tali rappresentazioni può emergere”.
Appare pertanto consolidato il presupposto dell’obbligo dell’editore on line di aggiornare la notizia: la successiva notizia che travolge sostanzialmente l’immagine che di una determinata persona era stata fornita in passato.
Il contributo del Garante, a differenza di quello del tribunale di Chieti, si muove sulla scia del recente orientamento giurisprudenziale formatosi interno a notizie di cronaca divenute “obsolete” a seguito di fatti sopravvenuti concernenti una persona che hanno l’effetto di fornire un nuovo profilo della stessa e che devono essere tenuti in considerazione in virtù del diritto sancito dall’articolo 7 del Codice all’”aggiornamento, alla rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione” al quale corrisponde l’obbligo del titolare che i dati personali oggetto di trattamento siano “esatti e, se necessario, aggiornati” (art. 11 del Codice).
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